Ecobonus al 110%: un’opportunità da cogliere al volo
Il nuovo ecobonus 110%, o superbonus, è una misura che prevede la detrazione per interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, o per l’installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il decreto prevede di usufruire della detrazione attraverso diversi metodi, tra cui lo sconto in fattura o la cessione del credito. Nel primo caso è l’azienda che compie i lavori a detrarre l’importo dovuto direttamente all’atto dell’acquisto. Nel caso della cessione del credito invece il titolare dell’ecobonus può cedere la parte detraibile (il 110% dell’ammontare, sulla base del tetto massimo) all’impresa fornitrice o ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La differenza sostanziale tra le due modalità è che possono beneficiare della cessione del credito tutti coloro che partecipano alla spesa per l’intervento: è molto utile dunque nel caso in cui sia un condominio a usufruire del superbonus. Nella sostanza tuttavia gli effetti sortiti sono equivalenti.
Superbonus: quali interventi
Gli interventi che sono ammessi all’ecobonus al 110% riguardano, come abbiamo già accennato, sia lavori di ristrutturazione edilizia sia di sostituzione degli impianti di riscaldamento.
Vediamo più da vicino tutti gli interventi ammessi al superbonus:
- Cappotto termico: comprende l’isolamento termico delle superfici dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. Ciò significa che l’intervento sull’involucro dell’edificio deve riguardare almeno un quarto delle superfici esposte.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: consiste nella sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, come la caldaia tradizionale, con un impianto di nuova generazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda.
Il vecchio impianto va sostituito con una delle seguenti soluzioni:
- Caldaia a condensazione con efficienza almeno di classe A
- Microcogenerazione, che consiste nella produzione di energia elettrica e calore da un unico impianto.
- Pompa di calore oppure impianti ibridi o geotermici
Sono ammessi all’ecobonus al 110%anche gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico relativi al cosiddetto sismabonus.
I limiti di spesa per gli interventi trainanti
Vediamo quindi attraverso la tabella, tutti i limiti di spesa relativi agli interventi trainanti, ovvero quegli interventi considerati più importanti dalla normativa sull’ecobonus:
Tipologia intervento | Tipologia edificio | Importo massimo di spesa |
Isolamento termico sugli involucri | Edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari | Euro 50.000,00 |
Condomini | Euro 40.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari1 che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità | |
Condomini | Euro 30.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari2 che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità | |
Sostituzione impianto di climatizzazione con nuovo impianto3 | Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari | Euro 30.000,00 |
Condomini | Euro 20.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità | |
Condomini | Euro 15.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità | |
Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico4 | Realizzati su singole unità immobiliari | Euro 96.000,00 |
Acquisto case antisismiche | Euro 96.000,00 | |
Condominio | Euro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio |
1 La detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (es. box, cantine) che abbiano sostenuto le spese
2 Nel caso di condomini con oltre 8 unità, per calcolare la spesa massima ammissibile, le prime 8 unità hanno sempre il limite a 40.000 per isolamento termico (o 20.000 per impianto) e le successive a 30.000 (o 15.000).
3 Qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, questo non ha diritto al Superbonus.
4 Se il credito è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata dal 19% al 90%.
Interventi trainati
Gli interventi trainati sono quei lavori considerati meno importanti e permettono l’accesso all’ecobonus al 110% solamente in combinazione con uno o più interventi trainanti. Tra questi sono compresi:
- realizzazione del monitoraggio antisismico.
- installazione di impianti fotovoltaici, fino a un ammontare complessivo di 48.000€ per singola unità immobiliare e comunque con limiti di spesa pari a 2.400€ per ogni kW di potenza nominale installata.
- installazione di sistemi di accumulo. Il tetto massimo è condiviso con l’installazione dell’impianto fotovoltaico in combinazione: il limite di spesa di 48.000€ è valido quindi per la somma dell’impianto e del sistema d’accumulo e comunque quest’ultimo prevede un ulteriore tetto di 1.000€ per ogni kWh di capacità di accumulo.
- installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, con limiti di spesa pari a 3.000€ e limiti di potenza pari a 7 kW.
Ricordiamo comunque che l’accesso al superbonus è consentito previa esibizione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questo attestato, rilasciato da figure qualificate, deve dimostrare l’aumento di 2 classi energetiche a seguito degli interventi scelti.
Sai cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica necessario per accedere all’ecobonus? leggi il nostro articolo sull’efficienza energeticaI soggetti che possono accedere al Superbonus
L’ecobonus al 110% si può applicare agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:
- Condomìni, limitatamente alle parti comuni come suolo, tetti e lastrici solari. Sono incluse tutte le opere che servono al godimento comune come impianti per l’acqua calda, gas o riscaldamento domestico.
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni. Ciò significa che il superbonus è riservato alle unità abitative e residenziali e non vengono ammessi edifici adibiti all’utilizzo professionale.
- Case popolari
- Cooperative edilizie di abitazione indivise, ovvero quelle cooperative nella forma di impresa in cui i soci partecipano per la costruzione di edifici a scopo abitativo. In particolare le cooperative indivise sono quelle in cui la proprietà degli immobili rimane all’associazione e non viene divisa tra i soci.
- Organizzazioni senza fini di lucro
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Comunità energetiche rinnovabili, ovvero quelle realtà residenziali che soddisfano il proprio fabbisogno energetico con energie rinnovabili attraverso un impianto di produzione comune.